IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 16 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con il quale viene stabilito che l'erogazione della quarta rata dei contributi dello Stato da corrispondere per il 1989 a favore delle province e dei comuni e del saldo del contributo ordinario da corrispondere alle comunita' montane, sono subordinate all'incontro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1989, di un' apposita certificazione relativa ai bilanci di previsione comunali, provinciali e delle comunita' montane per l'esercizio 1989 e della certificazione riguardante il conto consuntivo 1987; Considerato che le modalita' relative alle suddette certificazioni devono essere indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata l'urgenza di indicare le modalita' della certificazione relativa al conto consuntivo 1987, rimandando ad altro decreto la determinazione della modalita' sul certificato relativo ai bilanci di previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1989; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta Art. 1. Sono approvati gli allegati certificati, che fanno parte integrante del presente decreto, concernenti il conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunita' montane per l'anno 1987. I comuni, le province e le comunita' montane sono tenuti a compilare il certificato, ed a trasmetterlo non oltre il 30 giugno 1989 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per i comuni e le comunita' montane di quella regione ed al commissariato del Governo competente per i comuni e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento: a) in originale e tre copie autenticate per i comuni con popolazione fino a 8.000 abitanti; b) in originale e cinque copie autenticate per le province, le comunita' montane e i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti. Le Prefetture (o gli altri uffici sopracitati) invieranno l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche': a) per i certificati dei comuni con popolazione fino ad 8.000 abitanti una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e altra copia all'ISTAT; b) per i certificati delle province, delle comunita' montane e dei comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, una copia al Ministero del tesoro, una copia al Ministero del bilancio e della programmazione economica, una copia alla Corte dei conti - Sezione enti locali, e una copia all'ISTAT. L'ente interessato, inoltre, trasmette una copia del certificato alla Regione e un'altra al comitato regionale di controllo.