IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con il quale
viene  stabilito  che  l'erogazione  della quarta rata dei contributi
dello  Stato  da  corrispondere per il 1989 a favore delle province e
dei comuni e del saldo del contributo ordinario da corrispondere alle
comunita'   montane,   sono  subordinate  all'incontro  al  Ministero
dell'interno, entro il 30 giugno 1989, di un' apposita certificazione
relativa  ai  bilanci  di  previsione  comunali,  provinciali e delle
comunita'   montane  per  l'esercizio  1989  e  della  certificazione
riguardante il conto consuntivo 1987;
  Considerato  che le modalita' relative alle suddette certificazioni
devono  essere  indicate  con  decreto  del  Ministro dell'interno di
concerto  con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica;
  Ravvisata  l'urgenza  di indicare le modalita' della certificazione
relativa  al  conto  consuntivo  1987, rimandando ad altro decreto la
determinazione della modalita' sul certificato relativo ai bilanci di
previsione comunali e provinciali per l'esercizio 1989;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                               Decreta
                               Art. 1.
 Sono  approvati gli allegati certificati, che fanno parte integrante
del  presente  decreto,  concernenti  il conto consuntivo dei comuni,
delle province e delle comunita' montane per l'anno 1987.
  I  comuni,  le  province  e  le  comunita'  montane  sono  tenuti a
compilare  il  certificato,  ed a trasmetterlo non oltre il 30 giugno
1989 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della
giunta  regionale  della  Valle  d'Aosta, per i comuni e le comunita'
montane  di quella regione ed al commissariato del Governo competente
per  i  comuni  e  le  comunita'  montane delle province di Bolzano e
Trento:
     a)  in  originale  e  tre  copie  autenticate  per  i comuni con
popolazione fino a 8.000 abitanti;
     b)  in  originale e cinque copie autenticate per le province, le
comunita'  montane  e  i  comuni  con  popolazione superiore ad 8.000
abitanti.
  Le   Prefetture   (o   gli  altri  uffici  sopracitati)  invieranno
l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche':
     a)  per  i  certificati dei comuni con popolazione fino ad 8.000
abitanti  una  copia  alla  Corte  dei conti - Sezione enti locali, e
altra copia all'ISTAT;
     b)  per  i certificati delle province, delle comunita' montane e
dei  comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, una copia al
Ministero  del  tesoro,  una  copia al Ministero del bilancio e della
programmazione  economica,  una  copia alla Corte dei conti - Sezione
enti locali, e una copia all'ISTAT.
  L'ente  interessato,  inoltre,  trasmette una copia del certificato
alla Regione e un'altra al comitato regionale di controllo.